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Statuto organico e Regolamento di amministrazione della fondazione "Patrimonio degli Studi", approvati dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 579 del 28 febbraio 1995.2. REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 1 - I beni stabili dell'Ente vengono concessi in affitto
per asta pubblica o licitazione privata. ART. 2 - Il servizio di Tesoreria è svolto di norma dall'Esattore-Tesoriere
Comunale di Cento, alle condizioni previste e concordate con apposita
convenzione.
ART. 3 - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente negli atti amministrativi
come pure nei giudizi civili e nei contratti.
ART. 4 - La Commissione tiene le adunanze in via ordinaria una
volta al mese su invito del Presidente. ART. 5 - Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza almeno di tre Membri, compreso il Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. ART. 6 - La Commissione delibera a voti palesi o con voto segreto. ART. 7 - I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario
e sottoscritti da tutti i Componenti la Commissione che vi sono intervenuti. ART. 8 - I Membri della Commissione non possono partecipare alle deliberazioni che riguardano i loro interessi o quelli dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, né prendere parte direttamente od indirettamente ai contratti di locazione, di riscossione, di appalti che si riferiscono a beni dell'Istituto da essi amministrato. ART. 9 - La Commissione nomina il Segretario-contabile e altri
dipendenti dell'Ente e ne determina il compenso. ART. 10 - Ai membri della Commissione, ivi compreso il Presidente,
spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle
funzioni statutarie. |
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