Finalità e Statuto

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Statuto Organico

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Statuto organico e Regolamento di amministrazione della fondazione "Patrimonio degli Studi", approvati dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 579 del 28 febbraio 1995.

2. REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE


CAPO 1° - NORME GENERALI.

ART. 1 - I beni stabili dell'Ente vengono concessi in affitto per asta pubblica o licitazione privata.
E' ammessa la trattativa privata quando è evidente l'interesse dell'Ente.

ART. 2 - Il servizio di Tesoreria è svolto di norma dall'Esattore-Tesoriere Comunale di Cento, alle condizioni previste e concordate con apposita convenzione.
Le esazioni e i pagamenti avvengono a mezzo reversali e mandati firmati dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal membro anziano di nomina e dal Segretario-contabile.


CAPO 2° - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE.

ART. 3 - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente negli atti amministrativi come pure nei giudizi civili e nei contratti.
Convoca e presiede le adunanze della Commissione, dà esecuzione ai provvedimenti presi nelle medesime e tiene la corrispondenza.
In casi d'urgenza prende le opportune misure nell'interesse dell'Ente, informandone la Commissione nella prima seduta successiva.


CAPO 3° - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

ART. 4 - La Commissione tiene le adunanze in via ordinaria una volta al mese su invito del Presidente.
Potrà inoltre essere convocata anche in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia richiesto da almeno due membri.
L'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima e contenere gli argomenti da trattare.

ART. 5 - Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza almeno di tre Membri, compreso il Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

ART. 6 - La Commissione delibera a voti palesi o con voto segreto.
Le questioni concernenti le persone sono deliberate con voto segreto.

ART. 7 - I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario e sottoscritti da tutti i Componenti la Commissione che vi sono intervenuti.
Quando alcuno degli intervenuti rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

ART. 8 - I Membri della Commissione non possono partecipare alle deliberazioni che riguardano i loro interessi o quelli dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, né prendere parte direttamente od indirettamente ai contratti di locazione, di riscossione, di appalti che si riferiscono a beni dell'Istituto da essi amministrato.

ART. 9 - La Commissione nomina il Segretario-contabile e altri dipendenti dell'Ente e ne determina il compenso.
Compie inoltre tutti gli atti di amministrazione necessari e provvede al regolare funzionamento dell'Ente per il raggiungimento e la salvaguardia degli scopi istituzionali.

ART. 10 - Ai membri della Commissione, ivi compreso il Presidente, spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni statutarie.