Statuto organico e Regolamento di amministrazione della fondazione "Patrimonio
degli Studi", approvati dalla Giunta della Regione Emilia Romagna
con deliberazione n. 579 del 28 febbraio 1995.
1. STATUTO ORGANICO
CAPO 1° - ORIGINE, SCOPI, MEZZI.
ART. 1 - Ha nome "Patrimonio degli Studi" quella Istituzione
"causa studiorum" che nella città di Cento anteriormente
al R.D. 23 giugno 1870 era conosciuta col titolo di "Collegio Seminario
Clementino".
ART. 2 - Tale Istituzione ha la sua prima origine dalle testamentarie
disposizioni dei Cittadini centesi cav. Francesco Piombini, a rogito Baruffaldi
5 novembre 1630, e Lorenzo Dondini, a rogito Comi 4 giugno 1692.
Da principio fu denominata "Casa dei Gesuiti", poscia "Collegio
Seminario Clementino" per Breve di Papa Clemente XV 17 luglio 1773,
quindi "Istituto Comunale di Pubblica Istruzione" per Decreto
del Direttorio Esecutivo 8 Brinoso anno 7° della Repubblica Cisalpina;
per ultimo di nuovo "Collegio Seminario Clementino" per Decreto
del Ministro pel Culto del Regno Italico 28 settembre 1805.
ART. 3 - Le rendite del Patrimonio degli Studi sono costituite
da beni stabili e da capitali fruttiferi.
ART. 4 - Scopo precipuo dell'Istituzione è promuovere il
perfezionamento della formazione professionale e la specializzazione post-scolastica
dei giovani, preferibilmente in settori riconosciuti particolarmente importanti,
per incrementare lo sviluppo civile, culturale ed economico del Centese.
Il suddetto fine istituzionale potrà essere perseguito nei modi
che verranno di tempo in tempo ritenuti più idonei dalla Commissione
Amministrativa (borse di studio individuali, contributi diretti ad Istituzioni
pubbliche e private od a corsi speciali che offrano il necessario affidamento,
od altre analoghe iniziative).
Per l'istituzione e l'erogazione di borse di studio la Commissione emanerà
apposito regolamento.
CAPO 2° - AMMINISTRAZIONE.
ART. 5 - Il Patrimonio degli Studi è amministrato da una
Commissione composta di cinque Membri, tutti cittadini centesi.
Essi vengono nominati:
- tre dal Consiglio Comunale di Cento, che designa uno di questi per
l'ufficio di Presidente;
- due dalla Regione Emilia Romagna.
Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro
più anziano di nomina o, in caso di nomina contemporanea, il più
anziano di età.
I membri della Commissione che senza giustificato motivo non intervengono
a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è
pronunziata dalla stessa Commissione.
ART. 6 - La Commissione provvede alla conservazione del patrimonio
dell'Istituto, alla amministrazione dei suoi beni, agli affitti, ai contratti,
alla riscossione delle rendite ed alla esecuzione delle spese.
Compila annualmente entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed
entro il mese di maggio il conto consuntivo.
ART. 7 - Le norme generali di amministrazione sono determinate
in apposito regolamento.
|